Normativa scolastica
Gli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) sono tutelati dalla legge 170/2010 e dalle successive linee guida ministeriali del 2011.
La terminologia attualmente utilizzata nell'ambito della normativa scolastica fa rientrare anche i D.S.A. nell'ambito generale dei B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali).
Tuttavia, all'interno di questo ambito, i D.S.A. sono riconosciuti come aventi caratteristiche a sé e sono tutelati in modo più definito rispetto ai B.E.S. aspecifici, che sono normati soltanto attraverso circolari e non attraverso specifiche leggi, come avviene invece per caso dei D.S.A. Una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, perciò tutela in modo più chiaro un allievo rispetto ad una diagnosi di B.E.S..
Diritti a scuola
I ragazzi con D.S.A. hanno diritto, a scuola:
• all'utilizzo di strumenti compensativi (ad esempio la calcolatrice, il P.C., mappe concettuali, tabelle formulari, registratore per registrare le lezioni, scrivere in stampatello invece che in corsivo)
• all'applicazione di misure dispensative (ad esempio dispensa dalla lettura ad alta voce o dall'eseguire verifiche scritte di lingua straniere sostituendole con prove orali).
In genere hanno diritto a svolgere le prove di verifica in tempi più lunghi o ad avere verifiche più brevi. In alternativa, domande a risposta aperta possono essere trasformate in domande di completamento o a risposta chiusa.
In genere, essendo i D.S.A. connessi a difficoltà nella memorizzazione e nell'organizzazione delle informazioni, gli allievi che presentano questo disturbo possono tenere mappe concettuali e formulari durante le verifiche.
Gli strumenti compensativi e dispensativi sono comunque calibrati in base allo specifico disturbo dell'allievo. E' infatti evidente la differenza tra un allievo che presenti soltanto disgrafia e un altro che presenti dislessia, disortografia e discalculia. Gli strumenti ritenuti necessari per ogni singolo allievo sono inclusi nel P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) redatto dalla scuola in collaborazione con la famiglia e con eventuali esperti esterni.
Tali misure si applicano anche durante le verifiche, gli esami conclusivi del I e del II ciclo di studi, i concorsi pubblici.
Documentazione
La famiglia è tenuta a consegnare la diagnosi presso la scuola frequentata dall'allievo.
La diagnosi può essere redatta dall'ASL o da un privato. Nel caso di diagnosi redatta da un professionista privato, la scuola può chiedere che questa venga fatta asseverare presso l'ASL.
Per gli allievi con D.S.A. gli insegnanti del consiglio di classe redigono un P.D.P. (piano didattico personalizzato), che deve essere visionato e firmato dalla famiglia. Nel P.D.P. sono esplicitati strumenti compensativi e misure dispensative nonché le modalità di verifica.
Differenze tra D.S.A. e disabilità
Dal momento che i D.S.A. non sono disabilità ma semplicemente modi diversi di apprendere di allievi aventi un'intelligenza normale, il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) è un documento diverso dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), riservato agli allievi disabili.
Per gli allievi con D.S.A. non è previsto l'insegnante di sostegno, tranne in casi eccezionali di comorbilità con altri disturbi (generalmente ADHD o disturbo da deficit dell'attenzione/ iperattività). I ragazzi con D.S.A. devono perciò seguire la programmazione della classe. In casi eccezionali, possono ottenere la dispensa dalla lingua straniera, che presenta rilevanti difficoltà per gli allievi con dislessia. Si segnala tuttavia che queste situazioni i ragazzi non possono conseguire il diploma.